Statuto

TITOLO I

PREAMBOLO – DENOMINAZIONE – principi ispiratori

 

ART. 1 – PREAMBOLO 1. La Scuola Centrale Formazione – (di seguito denominata anche SCF) – costituita con scrittura privata autenticata in data 6/11/1975 registrata a Roma il 10/11/1975 rep. n. 43369/2731 del notaio Salerno dr. Francesco, rinnova il proprio statuto, da ultimo modificato con delibera assembleare assunta in data 14/05/2010, in conformità agli originali principi ispiratori ed in coerenza ed esplicita continuità con la propria tradizione operativa ed avente personalità giuridica con D.M. N.266/VI/2000 emesso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. SCF aggiorna il proprio statuto nel 2010 dopo un percorso di ricerca della maggiore coerenza con la propria mission ed organizzazione.

 

ART. 2 – DENOMINAZIONE – NATURA – PRINCIPI ISPIRATORI 1. L’Associazione si identifica con le idealità dei principi ispiratori dell’atto costitutivo e conserva la denominazione di “Scuola Centrale Formazione” o anche SCF. 2. Essa riunisce Associazioni ed Enti gestori di Centri e Strutture di formazione professionale operanti in Italia aventi come finalità istituzionali la promozione umana, civile e cristiana di giovani, adulti e di lavoratori mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate, con priorità, mediante la loro formazione professionale. 3. L’Associazione intende:

a) fornire una rappresentanza ed un coordinamento operativo a livello nazionale agli Enti che ne sono sprovvisti, avendo ottenuto, e con il proposito di mantenere, il riconoscimento nell’ambito della legge 40 del 14/2/1987 o ulteriori modifiche.

b) sostenere e favorire, direttamente od indirettamente, sia le iniziative di formazione professionale che quelle relativeall’inclusione sociale da essi autonomamente programmate e gestite prestando loro l’assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, una rappresentanza a livello internazionale, nazionale e regionale.

c) dare il proprio contributo a tutti i livelli in ordine alla formazione professionale, perché i principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative trovino concreta applicazione.

 4. Si propone, inoltre, di favorire, direttamente od indirettamente, azioni affinché i Centri associati siano sempre più rispondenti alle esigenze espresse dal mondo del lavoro, nella fedeltà ai principi istituzionali dei loro enti promotori. 5. L’Associazione, in via sussidiaria e strumentale, per il conseguimento dei predetti fini istituzionali potrà attuare prestazioni di servizi inerenti alla formazione e all’orientamento professionale (comprendendo anche ogni iniziativa rivolta a favorire la transizione al lavoro e l’inclusione socio – professionale), anche mediante lo sviluppo di servizi a ciò rivolti ed autonome iniziative, programmate e gestite sia direttamente che in partnership. 6. L’Associazione non ha fini di lucro.

 

ART. 3 – SEDI 1) SCF è presente sui territori per il tramite dei propri associati che ne esprimono il radicamento. SCF si riconosce, pertanto, nella presenza, esperienza, idealità,  sedi e risorse dei propri soci che potrà utilizzare, in modo concordato, per adempiere lo scopo sociale. Il principio ispiratore della relazione tra SCF e socio sarà, in ogni caso, quello della sussidiarietà. La sede legale e amministrativa di SCF è in Corso del Popolo, n. 146/c – 30172 – VENEZIA Mestre In casi motivati e con l’eccezione della sede legale, SCF potrà dar vita a sedi territoriali autonome con apposite delibere del Consiglio Direttivo che ne definirà anche finalità ed ambiti di autonomia. La sede nazionale e quelle territoriali, pur potendo mantenere ambiti di autonomia, prioritariamente si integreranno con altre sedi di Enti che condividono con SCF finalità ed obiettivi oltre che strategie di integrazione delle risorse.

 

ART. 4 – ATTIVITA’; 1. Nell’ambito dei principi di cui agli artt. 1) e 2), e ferma restando la più ampia autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa di ogni ente associato, l’Associazione attua i propri fini istituzionali mediante: A) attività istituzionali di carattere generale e specifiche a servizio degli associati a tali fini:

a. 1) Promuove e assume iniziative intese a:

– studiare ed approfondire i problemi relativi alla formazione professionale, nella sua più ampia accezione, ed all’insieme dei servizi per il lavoro per contribuire alle evoluzioni in atto a livello regionale e/o nazionale;

– studiare ed approfondire i problemi connessi con la definizione ed attuazione dei programmi e dei diversi piani di sviluppo (a livello Internazionale, Europeo, Nazionale e Regionale) aventi ad oggetto la formazione professionale ed i servizi rivolti alla transizione al lavoro anche elaborando pareri e proposte operative;

– programmare, effettuare e gestire direttamente o indirettamente, eventualmente anche aderendo a consorzi od associazioni di scopo temporanee, attività ed iniziative di formazione, orientamento professionale, inclusione sociale e servizi per il lavoro, nel quadro di quanto previsto dalla Legge 845/78 (legge quadro in materia di formazione professionale) e successive modifiche del quadro normativo sia a livello nazionale che regionale.

a. 2) partecipa, aderisce e/o promuove forme associative a carattere nazionale o internazionale i cui scopi siano in tutto o in parte affini o complementari a quelli dell’Associazione e comunque utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali;

a. 3) svolge attività di rappresentanza sindacale in favore dei propri associati su mandato di questi;

a. 4) fornisce ai Centri degli enti associati servizi, assistenza e consulenza ai fini del miglioramento della loro organizzazione e struttura, della qualità delle attività formative, della loro economicità in modo da favorire efficacia ed efficienza promuovendo al contempo l’accreditamento e la certificazione in ogni contesto;

a. 5) promuove iniziative rivolte al personale dei Centri degli enti associati per favorirne l’attività e la migliore qualificazione;

a. 6) organizza convegni, promuove ricerche, studi, attività specifiche di transizione al lavoro e di formazione, anche su richiesta degli associati, per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione professionale complessivamente inteso;

a. 7) sulla base di preliminari intese con gli associati interessati, presenta proposte di intervento, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti orientativi, formativi e relativi alla transizione al lavoro promossi e finanziati dalle competenti Istituzioni, pubbliche e private, ed in particolare dal Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea; stipula gli atti inerenti, assume la realizzazione dei progetti approvati, di cui concorda l’esecuzione mediante convenzioni con gli associati;

a. 8) assume diretti e autonomi impegni, sia nei confronti degli enti pubblici e privati, sia dei propri associati, espletando attività di progettazione, coordinamento, consulenza, monitoraggio, valutazione, controllo, rendicontazione e diffusione,  compiendo ogni altra attività comunque utile all’esito di programmi e progetti, direttamente od indirettamente, di formazione professionale secondo le tipologie e gli interventi mirati al primo inserimento, al perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale a contenuto teorico, tecnico ed operativo, alla formazione continua, ricorrente e permanente, volta al conseguimento di un titolo di studio o ad una certificazione a livello secondario, universitario e post universitario e rivolta a cittadini e lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari, residenti o soggiornanti in Italia o all’estero, a tirocinanti, lavoratori autonomi, lavoratori apprendisti, assunti con Contratto a causa mista, o a personale dipendente, collocato in mobilità o in Cassa Integrazione o sottoposto ad interventi di riconversione, riqualificazione e riorientamento professionale, nonché utilizzato in programmi nazionali d’assistenza tecnica e cooperativa con paesi comunitari, extracomunitari od in via di sviluppo.

B) attività verso terzi A tali fini:

b. 1) assume l’incarico di ente partner, promotore e gestore di progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni orientative, formative e rivolte alla transizione al lavoro mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad oggetto l’attuazione di progetti qualificati, innovativi, sperimentali, direttamente od indirettamente, legati ad attività formative, per lo sviluppo della collaborazione fra scuola pubblica e privata, formazione professionale e impresa e per altre analoghe iniziative di collaborazione con organismi civili, ecclesiali ed istituzioni;

b. 2) svolge attività di consulenza, ricerca ed assistenza nel campo della formazione professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: da quella iniziale a quella superiore e continua), dell’orientamento, dei servizi per il lavoro, dell’inclusione sociale, dei servizi socio assistenziali ed educativi, dei contratti a causa mista (apprendistato) anche a vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati.

b. 3) compie ogni altra attività consentita dalla legge e non in contrasto con il proprio Statuto e regolamento.

2. Le iniziative e gli incarichi di cui al punto B) dovranno rientrare nelle finalità e principi dettati dal presente statuto, non essere in contrasto o in concorso con quelli degli associati ed, in primis, saranno realizzate avvalendosi degli stessi. Dovranno inoltre essere minoritari rispetto a quelli rivolti agli associati, essere finalizzati esclusivamente a sostenere gli scopi primari dell’Associazione e comunque attuati nel rispetto delle finalità non lucrative della stessa. 3. Le attività menzionate, ispirate ai principi associativi di compartecipazione, di solidarietà, di mutualità e reciprocità, saranno, di norma, disciplinate da accordi o convenzioni. Allo scopo SCF potrà dotarsi di uno specifico Regolamento, integrato nel Sistema Qualità e responsabilità secondo le norme vigenti, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea degli associati. 4. Eventuali utili derivanti all’Associazione dalle attività di servizi menzionate saranno totalmente ed esclusivamente destinati per i fini istituzionali della stessa.

 

TITOLO II

ASSOCIATI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – ESCLUSIONE

 

ART. 5 – AMMISSIONE ASSOCIATI 1. Possono far parte dell’Associazione altri soggetti gestori di Centri e Strutture di formazione operanti in Italia ed in Europa che dichiarino di accettarne lo statuto ed in particolare i principi ispiratori come indicati agli articoli 1) e 2) del medesimo. 2. Gli enti che intendono essere ammessi come associati devono presentare domanda dalla quale risulti la denominazione o ragione sociale dell’Ente gestore del Centro, l’incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti della Suola Centrale Formazione, oltre l’esplicito impegno a fornire alla SCF, nei tempi utili, la documentazione, prevista dalle disposizioni ministeriali con particolare riferimento a quella relativa alla Legge 40/87 e successive modifiche e/o integrazioni. 3. La domanda, dovrà essere corredata da:

a) una copia dello statuto o corrispondente atto istitutivo dell’ente gestore, da cui risultino natura, finalità e rappresentanza del medesimo;

b) l’ultimo bilancio o resoconto economico adottato nelle forme previste dall’ordinamento dell’Ente;

c) provvedimento o atto costitutivo del/dei Centri/Strutture di formazione, con una relazione descrittiva della struttura organica, delle attrezzature e beni strumentali nonché delle attività svolte nell’ultimo esercizio;

d) determinazione assunta nelle forme di statuto e/o di legge con la quale viene approvata la partecipazione all’Associazione e la nomina del delegato a rappresentare l’ente in seno alla medesima;

e) ogni altro documento che venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

4. Non potranno comunque essere associati i soggetti che siano incorsi in censure che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contrastino con la natura dell’attività educativa e sociale della formazione professionale. 5. L’ammissione di nuovi associati è disposta dal Consiglio Direttivo il quale provvede al loro immediato inserimento nel Libro dei Soci. 6. Il Consiglio non è tenuto a comunicare al richiedente i motivi dell’eventuale non accoglimento della domanda di ammissione.

 

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 1. La qualità di Associato attribuisce allo stesso diritti e facoltà di partecipare attivamente all’Associazione e di usufruire delle iniziative, attività, prestazioni, servizi e benefici nelle forme e modi previsti dallo statuto e dalle norme regolamentari. 2. In particolare l’associato ha diritto di partecipare all’Assemblea, all’elezione delle cariche sociali e di accedere alle medesime. 3. Gli Associati sono obbligati a:

a) osservare il presente statuto nonché le disposizioni ed i regolamenti previsti o comunque adottati in esecuzione del medesimo, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) concorrere al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività dell’Associazione nelle forme e modi stabiliti dagli organi della stessa;

c) versare nei termini fissati dal Consiglio Direttivo l’importo della quota sociale annua;

d) adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti degli enti promotori di programmi e progetti di formazione professionale con l’osservanza delle relative norme comunitarie, nazionali e regionali;

e) adempiere puntualmente agli oneri e obblighi assunti nei confronti dell’Associazione in base a convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione coordinata di interventi finanziati con fondi pubblici e privati per il tramite della Scuola Centrale Formazione;

f) fornire la documentazione idonea ed utile ai fini del riconoscimento, in favore della Scuola Centrale Formazione, nell’ambito della Legge 40/87, delle attività svolte.

 

ART. 7 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE 1. La qualità di associato può venir meno, oltre che nei casi di legge, anche per recesso, decadenza ed esclusione. 2. L’associato ha facoltà di recesso purché non abbia in corso obblighi convenzionali con la Scuola Centrale Formazione o nei confronti di altro organismo cui la Scuola Centrale Formazione partecipa. 3. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata diretta al Presidente dell’Associazione quattro mesi prima della chiusura dell’esercizio economico ed avrà effetto, sempre che non sussistano motivi ostativi, che saranno valutati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, con la presa d’atto del Consiglio medesimo. Del recesso sarà data comunicazione all’assemblea. 4. L’associato decade dalla sua qualità, qualora abbia perduto i requisiti per far parte dell’Associazione e in particolare:

  • ove sia in corso in censure che a giudizio del Consiglio Direttivo siano contrastanti con la natura dell’attività pedagogica e sociale della formazione professionale;
  • qualora sia venuta meno nel proprio oggetto sociale l’attività di formazione professionale svolta attraverso Centri di Formazione, ovvero non sia comunque più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

5. L’associato potrà essere escluso con motivata delibera nei seguenti casi:

a) per grave inosservanza delle disposizioni di cui allo statuto ed ai regolamenti;

b) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;

c) per gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni concluse con la Scuola Centrale Formazione ai fini dell’attuazione di progetti, programmi o altre attività rientranti negli scopi dell’Associazione;

d) ove danneggi moralmente e/o materialmente l’Associazione od anche orienti la propria attività secondo principi e modalità contrastanti con i motivi ispiratori e le finalità dell’Associazione stessa;

6. Le deliberazioni inerenti la decadenza o l’esclusione di un associato sono assunte dal Consiglio Direttivo il quale provvede alle relative annotazioni sul Libro dei Soci ed alle comunicazioni all’Assemblea. Suddette deliberazioni debbono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al Socio. 7. Il venir meno della qualità di associato per recesso, decadenza od esclusione non comporta diritto ad alcun rimborso per quote sociali.

 

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 8 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) quote sociali, la cui entità è fissata annualmente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e contributi straordinari richiesti agli associati;

b) beni mobili o immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo pervengano all’Associazione;

c) contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;

d) entrate per rimborsi, o compensi conseguenti attività a favore dell’associato;

e) compensi per attività, direttamente od indirettamente, rivolte alla formazione, allo studio ed a progettazione svolte nell’ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall’Associazione;

f) ogni altra entrata che concorra all’attivo sociale.

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 1.

Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio direttivo
  • Il Presidente
  • Il Collegio dei Revisori dei conti
  • Il Gruppo Nazionale di Coordinamento
  • Direttore Nazionale dell’Associazione

CAPO I – ASSEMBLEA

ART. 10 1.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati i quali vi partecipano mediante il proprio rappresentante legale o un suo delegato. 2. È ammessa la possibilità di delega ad altro associato, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori o sia dipendente dell’Associazione. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe. 3. L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA 1. È compito dell’assemblea ordinaria:

a) approvare l’indirizzo e la programmazione di tutta l’attività dell’Associazione;

b) eleggere il Presidente dell’Associazione, almeno un Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuali;

e) approvare la quota associativa annuale;

f) approvare i regolamenti interni e le loro variazioni;

g) stabilire l’ammontare dei compensi o rimborsi eventualmente spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

h) deliberare l’adesione ad associazioni, consorzi, società ed organismi in genere, a carattere permanente, che abbiano scopi similari a quelli dell’Associazione, nominando i propri rappresentanti in seno ai medesimi;

2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione dei bilanci, preventivo, e – entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio economico che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. È compito dell’assemblea straordinaria :

a) deliberare le modifiche dello statuto e quant’altro previsto per legge;

b) deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 23.

 

ART. 13 – CONVOCAZIONE e COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà effettuata dal Presidente, almeno venti giorni prima della riunione. La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica). 2. Per comprovate ragioni di urgenza, il termine di avviso di convocazione potrà essere ridotto a giorni 7. 3. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora fissati per la prima e la seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 4. L’Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. 5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la costituzione è valida quando sia presente o rappresentato per delega almeno 1/3 degli associati. 6. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli associati. 7. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide anche senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, qualora siano rappresentati o presenti tutti gli associati ed il Collegio dei Revisori dei Conti. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

 ART. 14 – VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino iscritti nel Libro dei Soci fino al giorno fissato per la seduta dell’Assemblea medesima. 2. Ad ogni associato spetta un voto. 3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria costituita ai sensi dell’articolo precedente, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nell’Assemblea straordinaria, costituita ai sensi dell’articolo precedente, per le deliberazioni di cui all’art. n. 12 a) e b) occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 15 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri eletti dall’Assemblea fra i delegati degli associati. Tra di essi sono compresi il Presidente dell’Associazione ed almeno un Vice Presidente. L’Assemblea, prima della votazione per la nomina dei Consiglieri, dovrà decidere, a maggioranza dei presenti, il numero dei componenti il Consiglio. 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni l’Assemblea provvede entro la prima riunione utile ad eleggere il nuovo componente che rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.

 

ART. 16 – COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati dallo Statuto all’Assemblea, e li esercita secondo gli indirizzi generali stabiliti da quest’ultima. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, nelle forme, modi e tempi previsti e necessari;

b) deliberare in ordine all’ammissione, alla decadenza e alla esclusione degli associati, curando le relative trascrizioni nel Libro dei Soci

c) redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell’esercizio;

d) approvare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) determinare l’importo delle quote associative annuali o i contributi straordinari da parte degli associati, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;

g) approvare linee di indirizzo, generali e/o particolari, per progetti e programmidell’entee disporne l’esecuzione così come previsto all’articolo 4, dando mandato al presidente o ad appositi delegati per i correlativi atti, provvedimenti e convenzioni.

h) deliberare l’adesione o la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi o ad altre forme organizzative similari, finalizzate alla partecipazione a gare e concorsi di progettazione e/o all’esecuzione di progetti e programmi di formazione e studio, nominando i propri rappresentanti in seno alle medesime e concedendo le garanzie che si rendessero necessarie per il loro funzionamento;

i) deliberare su tutte le altre materie che non siano di competenza dell’Assemblea degli associati;

l) conferire procure e mandati particolari, con eventuali poteri di firma.

m) delegare parte delle proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega con apposito provvedimento il quale identificherà natura delle attribuzioni e poteri, modalità di esercizio e durata degli stessi;

n) nominare il Direttore Nazionale dell’Associazione e gli eventuali componenti del Gruppo Nazionale di coordinamento;

o) verificare periodicamente, su relazione del Presidente e/o del Direttore, l’attività della Sede nazionale e l’amministrazione dei contributi e finanziamenti erogati all’Associazione.

 

ART. 17 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, almeno due giorni prima dell’adunanza. La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e posta elettronica). 2. In ogni caso le sedute saranno valide senza espletamento preventivo delle descritte formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio ed il Collegio dei Revisori. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati personalmente Consiglieri, Revisori o Associati, oppure loro parenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

 

ART. 18 – FUNZIONAMENTO 1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione. 2. Alle riunioni del Consiglio prende parte, con diritto di parola e non di voto, il Direttore Nazionale dell’Associazione che funge anche da segretario verbalizzante. 3. Il Consiglio può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive. Si possono effettuare riunioni in cui vi sia una presenza di consiglieri in tele o videoconferenza purchè il Presidente ed il Segretario verbalizzante si trovino presso la sede legale dell’Ente.

CAPO III – PRESIDENTE

ART. 19 1.

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Dopo due votazioni consecutive nelle quali nessun candidato abbia raggiunto il numero sufficiente di voti per l’elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati con maggiori voti a favore. 2. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione anche di fronte ai terzi e può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo fissandone l’ordine del giorno e vigilando sull’esecuzione delle deliberazioni. Cura i rapporti esterni dell’Associazione. E’ autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura a vario titolo rilasciandone quietanza liberatoria. Nei termini e secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio Direttivo, può firmare e girare cambiali, assegni e vaglia cambiari, disporre prelevamenti da conto corrente di corrispondenza anche mediante assegni bancari, all’ordine proprio e di terzi, nonché procedere all’emissione degli ordini di pagamento. 3. In casi comprovati di particolare urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso l’operato del Presidente dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio.

  1. Il Vice Presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 

CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

1. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Ente. Il Collegio redige per l’assemblea la relazione annuale ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed è composto da cinque membri effettivi e 2 supplenti, fatti nominare dall’assemblea. Due dei Revisori effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e del Lavoro. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea. I Revisori sono rieleggibili. 2. I Revisori, anche singolarmente, controllano l’attività dell’Associazione per assicurarne la legittimità; accertano la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto amministrativo alle scritture contabili, redigono una relazione annuale al bilancio e svolgono ogni altro adempimento previsto dallo Statuto. 3. Ai Revisori sono trasmesse le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Essi partecipano alle relative sedute senza diritto di voto. 4. Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno, provvedendo a verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente.

CAPO V -DIRETTORE E GRUPPO NAZIONALE DI COORDINAMENTO

ART. 21

1. La gestione delle attività e dell’insieme delle iniziative dell’Associazione e’ affidata al Direttore Nazionale dell’Associazione, che si può avvalere del Gruppo Nazionale di Coordinamento. 2. Compiti e funzioni del Direttore Nazionale e del Gruppo Nazionale di Coordinamento sono definiti dal Consiglio Direttivo con apposite deliberazioni. Tali compiti e funzioni in ogni caso dovranno essere allineati e coerenti con il mansionario e relativo organigramma che il Sistema Qualità prevede. 3. Il Gruppo Nazionale di Coordinamento, qualora istituito, ha un compito di supporto tecnico alla direzione dell’Ente ed è composto da un minimo di 5 componenti nominati dal Consiglio Direttivo 4. I componenti durano in carica 3 anni.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. 2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere destinato ad altro Ente o Associazione aventi analoghe finalità nel campo della Formazione Professionale.

ART. 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative.

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